30/08/2010
L'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nei termini di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, il termine scaduto, al fine di contrastare un rapporto tributario ormai esaurito. A precisarlo la sezione V civile della Cassazione con la sentenza 17587/10. In sostanza, la Cassazione, richiamando alcune sentenze emesse negli anni passati (numeri 17718/04, 2249/03, 13173/00), ha confermato l'orientamento secondo il quale l'omessa impugnazione di una cartella nel termine di legge, seguita dal pagamento, preclude il rimborso, sicché il giudizio conseguente inteso a contrastare il rapporto tributario non può utilmente attivarsi poiché si tratterebbe di un rapporto ormai esaurito.