“Il beneficio - per la cui fruizione è necessaria la preventiva concessione dell'agevolazione da parte dell'ente - consiste in un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A tale scopo – come spiega Fiscooggi.it - la risoluzione n. 17/E dell'8 marzo istituisce il codice tributo “3895”, da indicare non solo per gli importi a credito, ma anche per quelli a debito, qualora si intenda ricorrere al ravvedimento per restituire spontaneamente, comprensivo degli interessi, il credito d'imposta erroneamente utilizzato. In quest'ultimo caso, è dovuta anche la sanzione ridotta, per la quale viene istituito l'apposito codice tributo “3896”. I nuovi codici devono essere esposti nella sezione “Erari” dell'F24, mentre nella colonna “anno di riferimento” va indicato quello in cui l'agevolazione è stata concessa.
09/03/2010