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Fusione e scissione di società in consolidato, se resta la tassazione di gruppo è salvo il riordino delle perdite

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E di oggi, che si sofferma sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale. "Nel caso in cui a fondersi o scindersi siano società aderenti ad un consolidato - spiega l'Agenzia - è opportuno capire come comportarsi fiscalmente dal momento che, come chiarisce la circolare, nel panorama normativo coesistono norme sulla portabilità delle perdite che sono proprie di fusione e scissione e altre che valgono invece per il consolidato". In particolare, il documento di prassi precisa che, nel caso di fusioni e scissioni di società legate in consolidato, le perdite maturate negli esercizi in cui vale l’opzione sono tutte riportabili, dal momento che possono escludersi manovre elusive volte a realizzare, con l’operazione di aggregazione, la compensazione delle perdite tra le società coinvolte. Queste ultime, infatti, non possono fruire di alcun vantaggio in più in termini di compensazione degli imponibili poiché le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato nascono già compensabili con gli utili delle altre aziende incluse nella tassazione di gruppo. Resta fermo che di fronte a operazioni realizzate in via strumentale nella fase immediatamente precedente alla cessazione del consolidato o messe in atto da società che successivamente sono uscite fuori dal perimetro di consolidamento, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di effettuare i controlli per verificare se l’operazione è stata realizzata quando era effettivamente in vigore l’opzione della tassazione di gruppo al solo scopo di eludere il Fisco. Il testo completo della circolare n. 9/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
10/03/2010

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