![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Debuttano due codici tributo per il contributo di solidarietà
"Sono stati istituiti, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio, i codici tributo "1618" e "145E", da indicare, rispettivamente in F24 e F24EP, per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011)". Ne dà notizia Fiscooggi, il giornale on line dell'Agenzia delle Entrate."In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati - si legge su Fiscooggi - il sostituto d'imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un'unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all'erario".
"Il primo codice deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza dell'importo evidenziato nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nei campi "rateazione/regione/prov./mese" e "anno di riferimento", rispettivamente del mese e dell'anno in cui si esegue il conguaglio".
"Il secondo codice tributo va riportato nella sezione "Erario", con indicazione del mese e dell'anno in cui è effettuata l'operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo "riferimento A" e nel campo "riferimento B".
"I campi codice - conclude Fiscooggi - ed estremi identificativi non vanno riempiti".

















