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Attività di controllo sulle annualità coperte dalle sanatorie fiscali 2002, i chiarimenti del Fisco
Con una direttiva contenuta nella circolare n.1/E che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, che per la prima volta ha affermato il principio secondo cui i termini per l’accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza dell’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che questo obbligo sia insorto dopo il decorso del termine "breve" o sia stato adempiuto entro lo stesso termine, l'Agenzia delle Entrate informa come: "i periodi d’imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 289 del 2002, per i quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento “raddoppiati” dall’esistenza di violazioni penali, formeranno oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse". "Valorizzando il principio affermato dalla Corte Costituzionale - spiega il Fisco - concernente la “riespansione” del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva, la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie".
"La circolare chiarisce, inoltre - concludono le Entrate - che i dati relativi alle sanatorie non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse".

















