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Anama: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e agenti immobiliari incompatibilità di ruoli.

30/07/2010
L'Anama, “Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari” interviene in merito al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito al consumo e alla modifica della disciplina legislativa degli operatori finanziari e dei mediatori creditizi, in approvazione, questa settimana, in Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi il coordinamento nazionale dei Mediatori del Credito si è riunito nella sede di Confesercenti e, alla presenza del presidente nazionale dell’Anama, Paolo Bellini, ha elaborato le linee guida in merito alla normativa che sta per essere emanata per la categoria.
“Lo schema del decreto legislativo n. 225 in attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori – sottolinea l'Associazione - sta modificando radicalmente l'accesso all'albo, la permanenza e l'aggiornamento degli operatori del credito, creando incompatibilità e norme procedurali di garanzia per i consumatori. Il mediatore creditizio è visto sempre più un professionista, indipendente, con necessarie competenze e qualifiche”.
E' proprio da questa considerazione, infatti, che l'Anama ha voluto distinguere i due ruoli: agente e mediatore. Per l'Associazione infatti è da condividere la volontà di introdurre l’incompatibilità tra la figura del mediatore creditizio e quella di agente in attività finanziaria, così come con gli agenti immobiliari: “un agente immobiliare può fare al limite il 'segnalatore' di mutui e di pratiche creditizie, ma non spingersi a fare il consulente creditizio”.
Le principali caratteristiche di accesso alla categoria dei mediatori del credito prevedono, infatti, la costituzione di una realtà imprenditoriale sotto forma di società di capitali, con un capitale minimo di 10 mila euro; l'iscrizione all'apposito albo agenti per esercitare con Intermediari anche plurimandatari e l’obbligo alla copertura assicurativa contro i Rischi professionali.
Ferma restando, come detto, la possibilità da parte degli agenti immobiliari di segnalare pratiche di mutuo.
Nel dettaglio, ecco le linee guida elaborate dall'Anama:
Requisiti minimi per accedere alla professione: diploma di scuola media superiore, requisiti di onorabilità, casellario giudiziario e carichi pendenti; praticantato 12 mesi ed esame di abilitazione finale presso la regione o l’associazione di categoria (Commissione composta da: docente interno, funzionario Banca d’Italia o funzionario Regione, membro associazione di categoria riconosciute dal Ministero, e/o un membro in rappresentanza di una associazione dei consumatori); in alternativa corso di formazione “abilitante” 150 ore (con verifica finale, commissione composta da: docente interno, funzionario Banca d’Italia o funzionario Regione, membro associazione di categoria (riconosciute dal Ministero); mantenimento dell’iscrizione: corsi di aggiornamento professionale con crediti formativi minimi da conseguire ogni anno; RC professionale; produzione annuale carichi pendenti e casellario giudiziario.
Per i soggetti già iscritti: due anni di attività documentabili attraverso partita IVA e/o contratti di lavoro di qualsiasi forma con strutture operanti nel settore del credito (banche, finanziarie, società di mediazione creditizia..); attestato di frequenza di un corso professionale di aggiornamento (minimo 30 ore) sia tradizionale che on line.
“Le nostre aspettative per il settore – ha concluso Bellini – riguardano l'opportunità di “bonificare” il mercato da “pseudo professionisti del settore”; dare specializzazione alle due attività di agente immobiliare e mediatore del credito; definire un nuovo percorso di accesso all'albo dei mediatori del credito. Quindi l'auspicio è che la normativa possa orientarsi in tal senso”.


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