07/09/2010
Entro il 30 settembre devono essere trasmesse le istanze di rimborso secondo le nuove modalità dettate con provvedimento del 1° aprile di quest’anno. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate nel fornire le informazioni sulle procedure per l’abilitazione ai servizi telematici.
Dal 1° gennaio 2010, il contribuente italiano deve presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente via web, a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove l’IVA era stata versata. Modalità di presentazione: direttamente; tramite gli incaricati alla trasmissione telematica; tramite i soggetti appositamente delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo.
Istanza correttiva - In caso di errori nella richiesta di rimborso già inviata, il contribuente può presentare una seconda istanza correttiva dell’originaria con le medesime modalità. La nuova istanza, oltre al dato corretto, conterrà anche tutte le informazioni già inserite nella richiesta originaria, ma non potranno essere inserite ulteriori fatture rispetto a quelle indicate nella precedente richiesta di rimborso. La domanda correttiva potrà essere presentata fino alla data prevista per l’istanza originaria e quindi entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.
Dati - Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l’istanza.