08/03/2010
dal momento che le somme vantate a credito hanno superato quelle a debito in termini di imposte e contributi da versare. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il credito maturato rappresenta un vero e proprio diritto di credito che l’impresa costruttrice o importatrice vanta nei confronti dell’Erario, pertanto cedibile secondo le ordinarie regole civilistiche. Resta fermo che il contratto di cessione del credito e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate devono contenere ogni elemento utile a monitorarne l’uso corretto. Nel dettaglio, occorre specificare il credito d’imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e il periodo d’imposta in cui il credito si è generato. Per l’atto di cessione di questi particolari crediti, inoltre, non sussiste l’obbligo di registrazione, poiché rientra tra quelli formati per l’applicazione o la liquidazione delle imposte. Nel caso in cui le parti decidano comunque di registrare l’atto, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.