Visto Conformità Crediti Iva Confesercenti
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Visto di Conformità Crediti Iva
L’obiettivo è quello di contrastare l’utilizzo in compensazione di crediti Iva non esistenti.
Tali nuove regole scattano solo se si utilizzano i crediti Iva (annuali o trimestrali) per il pagamento, mediante F24, di imposte diverse da Iva, cosiddetta compensazione orizzontale.
Le nuove regole sulle compensazioni iva sono le seguenti:
1. Fino a 10.000 euro annui: libero utilizzo dell’Iva in compensazione già dal mese di gennaio.
2. Da 10.000 a 15.000 euro annui: la compensazione del credito è possibile solo dopo la presentazione della Dichiarazione Iva.
3. Oltre 15.000 euro annui: la compensazione è possibile solo dopo la presentazione della Dichiarazione Iva munita del visto di conformità.
E' innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata per i punti 2 e 3 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta.
Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA, risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito iva oltre la soglia annua di 15.000 euro dovranno presentare la Dichiarazione Iva munita di visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lettera a) del dlgs 241/1997 o visto leggero.
Profili interpretativi
Controllo preventivo
Primi chiarimenti circolare 57/E del 23 dicembre 2009
Provvedimento, compensazioni, protocollo 185430

















